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STATUTO |
Art. 1 - Costituzione Art. 2 – Finalità
L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente. Art. 3 - Aderenti all’associazione L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo), di votare direttamente o per delega, di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali, di partecipare alle attività promosse dall’associazione, di usufruire di tutti i servizi dell'associazione, di dare le dimissioni in qualsiasi momento. Gli aderenti sono obbligati a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a versare il contributo stabilito dall'Assemblea, a svolgere le attività preventivamente concordate e a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Art. 5 - Patrimonio ed Entrate Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica). Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione sono: Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia: Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di due anni e sei mesi e possono essere riconfermati. Art. 7 - Assemblea degli aderenti Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono: Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.L’avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione. Art. 8 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Art. 9 - Presidente In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Art 10 - Collegio dei Revisori dei Conti Art. 11 - Collegio dei Garanti Art. 12 - Gratuità delle cariche Art. 13 - Bilancio Art. 14 - Scioglimento dell’associazione Art. 15 - Norme di rinvio Art. 16 - Norme di Funzionamento
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