STATUTO

 

Art. 1 - Costituzione
È costituita l'associazione culturale, sportiva e ricreativa denominata “Associazione Duemila Nodi” con sede nel Comune di Pomarico in via Francesco Zizzi n° 5/B e durata illimitata.

Art. 2 – Finalità
L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta e personale dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

  • Recuperare le tradizione perse e tenere in vita quelle ancora esistenti;
  • Valorizzare i beni storici, ambientali, artistici, rurali e culturali;
  • Diffondere tradizioni e culture Lucane;
  • Riscoprire e tenere in vita antiche strade o percorsi;
  • Promuovere l’utilizzo di mezzi ed energie alternative;
  • Contribuire a creare una maggiore cultura dell’ambiente e dello sport.

L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 3 - Aderenti all’associazione
Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto e, pertanto, non sono ammessi “soci temporanei”. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore d’ età ha diritto di voto, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.
Gli aderenti cessano di appartenere alla associazione:
• per dimissioni volontarie;
• per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
• per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
• per decesso;
• per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
• per persistente violazione degli obblighi statutari.

L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti
Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo), di votare direttamente o per delega, di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali, di partecipare alle attività promosse dall’associazione, di usufruire di tutti i servizi dell'associazione, di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a versare il contributo stabilito dall'Assemblea, a svolgere le attività preventivamente concordate e a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
• da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione e da eventuali fondi di riserva;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
• contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
• fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione sono:
• Assemblea degli aderenti;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
• Il Collegio dei Revisori dei Conti;
• Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di due anni e sei mesi e possono essere riconfermati.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione. È convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
• l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
• l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
• l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
• eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
• eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
• approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
• ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
• fissare l’ammontare della quota associativa.

Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.L’avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Compete al Consiglio Direttivo:
• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
• eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti );
• nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
• accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
• deliberare in merito all’ esclusione di aderenti;
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
• assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
• istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
• nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso dei cinque anni devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 9 - Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.Il Presidente:
• dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
• ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
• è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
• presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art 10 - Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili. Ha durata due anni sei mesi e deve essere convalidato dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente, esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dal Comitato Esecutivo, riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 11 - Collegio dei Garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso dei due anni e sei mesi, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 12 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.

Art. 13 - Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.Il bilancio deve coincidere con l’ anno solare.Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’ art.2. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Art. 14 - Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 15 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile.

Art. 16 - Norme di Funzionamento
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.